IL REGIME DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE SUL DANUBIO / 2
[da ITALIANI IN BULGARIA numero 7 del 25 novembre 1997]
LA CONVENZIONE DI BELGRADO del 1948 afferma che la navigazione sul Danubio è libera e aperta ai cittadini, ai mercantili e alle merci di tutti gli stati su una base di uguaglianza per ciò che riguarda i diritti di porto, le tasse di navigazione e le condizioni cui è soggetta la navigazione commerciale. La convenzione abroga e sostituisce tutte le disposizioni di diritto internazionale pubblico sul Danubio precedentemente in vigore e stabilisce che la sua applicazione si estende alla parte navigabile del Danubio tra Ulm e il Mar Nero (art. 2); impegna gli stati danubiani alla manutenzione del loro settore fluviale intraprendendo, ove necessario, le opere che rendano più agevole la navigazione, ovvero consentendo alla Commissione di sostituirsi a questi nell’esecuzione di lavori di particolare rilievo (artt. 3 e 4) prevedendo a tale scopo l’istituzione di tasse speciali sulla navigazione. L’organizzazione della navigazione e l’amministrazione generale del fiume sono affidate dalla Convenzione ad una Commissione del Danubio (composta da un rappresentante per ciascuno stato danubiano) che estende la sua competenza al territorio compreso tra Ulm e lo sbocco del fiume nel Mar Nero. Per regolare la disciplina della navigazione e la effettuazione dei lavori idrotecnici di manutenzione e miglioria del canale navigabile su quei tratti del corso del fiume che si presentano con caratteristiche naturali tali da esigere una regolamentazione particolare e da imporre ai paesi rivieraschi oneri maggiori per assicurarne lo svolgimento, la Convenzione di Belgrado ha istituito nel 1953 altre due amministrazioni fluviali speciali: quella del Basso Danubio, composta da rappresentanti di Romania e Unione sovietica, e quella delle Porte di Ferro, composta da rappresentanti di Romania e Yugoslavia.
UNA TERZA AMMINISTRAZIONE speciale sul modello delle precedenti, prevista dall’annesso II della convenzione, fu istituita nel 1968 per operare su un tratto del corso del Danubio tra l’allora Cecoslovacchia e l’Ungheria che segnava la frontiera tra quei paesi, ma questa è poi divenuta un’altra storia con la faccenda della diga che spiegheremo un’altra volta. La convenzione dedica il capo III al regime della navigazione, stabilendo che disposizioni particolari in questo campo siano emanate dalle Amministrazioni fluviali speciali per le zone ricadenti sotto la loro competenza e dai rispettivi stati rivieraschi per gli altri tratti. Il capo IV della Convenzione definisce le procedure per la copertura dei costi derivanti agli stati rivieraschi dalla manutenzione. I lavori necessari per assicurare la navigazione, come anche i lavori idrotecnici, spettano infatti agli stati rivieraschi per la parte che attraversa il loro territorio. Per coprire i costi di tale impegno questi stati hanno facoltà, d’accordo con la Commissione del Danubio, di riscuotere dei diritti di navigazione che non possono tuttavia costituire fonte di profitto per lo stato interessato. Tra le disposizioni finali la Convenzione prevede che, ove sorgano tra gli stati firmatari delle vertenze che non sia possibile sanare in via diretta, sarà possibile per essi adire ad una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna delle parti in causa ed un rappresentante di uno stato membro designato dal presidente della Commissione sul Danubio. Viene infine prevista la possibilità di rivedere in qualsiasi momento la Convenzione su domanda della maggioranza degli stati firmatari.
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